LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 31-05-1994
REGIONE ABRUZZO

Finanziamento costruzione canili sanitari
in ambito provinciale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 25
del 24 giugno 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

 1.  La Regione Abruzzo ai sensi dell' art. 4
della legge n. 15 dell' 11- 2- 1992, istituisce per
l' anno 1993 uno stanziamento di lire
1.000.000.000 (unmiliardo) da utilizzare per il
finanziamento della costruzione di n. 4 canili
sanitari e per le strutture ed attrezzature ad essi
finalizzati nelle quattro ULSS capoluogo di
Provincia.

 

 

ARTICOLO 2

 1.  La Giunta Regionale è  incaricata ad assegnare
ed erogare a ciascuna delle quattro
 ULSS per lo scopo di cui al precedente artº
1, la somma di lire 250.000.000.
  2.  La costruzione dei canili sanitari dovrà
avvenire nel rispetto della normativa vigente.
  3.  I canili dovranno essere utilizzati per le
esigenze dell' intero territorio provinciale.
  4.  I Comuni, le Province e le Comunità
Montane possono altresì  partecipare al finanziamento
ed alla gestione dei rifugi per cani e
gatti di cui all' art. 4 comma 2 LR 15/ 92.

 

 

ARTICOLO 3

 1.  All' onere derivante dall' applicazione
della presente legge, valutato per l' anno 1994
in lire 1.000.000.000 (unmiliardo) si provvede
con quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4
del Fondo globale iscritto nel bilancio esercizio
1994.
  2.  Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' esercizio 1994 sono introdotte le
seguenti variazioni, in termini di competenza
e cassa:
 1.  All' onere derivante dall' applicazione
della presente legge, valutato per l' anno 1994
in lire 1.000.000.000 (unmiliardo) si provvede
con quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4
del Fondo globale iscritto nel bilancio esercizio
1994.
  2.  Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' esercizio 1994 sono introdotte le
seguenti variazioni, in termini di competenza
e cassa:
  - Cap. 324000 denominato << Fondo globale
occorrente per far fronte ad oneri conseguenti
a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti
spese in conto capitale >>
- in diminuzione L. 1.000.000.000

 1.  All' onere derivante dall' applicazione
della presente legge, valutato per l' anno 1994
in lire 1.000.000.000 (unmiliardo) si provvede
con quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4
del Fondo globale iscritto nel bilancio esercizio
1994.
  2.  Nello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' esercizio 1994 sono introdotte le
seguenti variazioni, in termini di competenza
e cassa:
  - Cap. 072329 (di nuova istituzione e iscrizione
nel Sett. VII, Tit. 2, Ctg. 3) denominato:
<< finanziamento per la costruzione di canili
sanitari provinciali >>
- in aumento L. 1.000.000.000

 

 

ARTICOLO 4

 1. La presente legge è  dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
 La presente legge regionale sarà  pubblicata
nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della
Regione Abruzzo.
 Data a L' Aquila, addì  31 maggio 1994